Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Unità di Staff CUC
Cig: B7BBD30937
Cup: G78I22001470002
Stato: Aperta
Oggetto: ASL CN2 - APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA E DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI BRA.
Descrizione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO E NELL’INTERESSE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2, DELL’APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA E DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI BRA - CUP:G78I22001470002.
Importo di gara: € 16.161.804,01
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 15.551.644,25
- Importo non soggetto a ribasso: € 610.159,76
Valore totale stimato: € 21.694.574,43
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Arch. Monica Perno
Data di pubblicazione: 24/07/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
30/09/2025 12:30 - Europe/Rome
Data scadenza richiesta di sopralluogo:
12/09/2025 17:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
10/10/2025 15:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
10/10/2025 15:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
13/10/2025 09:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - 4328890DETERMINA A CONTRARRE PFTE Bra finale_rev5.pdf.p7m.pdf
Determina di approvazione schema bando - det_01296_22-07-2025avvio-approv_atti_gara.pdf.p7m
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - Bando GUUE 2025-OJS140-00485125-it.pdf
DGUE - DGUE espd-self-contained-request.xml
Disciplinare di gara - Disciplinare garaASL2525107_signed.pdf
Docmentazione di progetto - Elenco elaborati (par. 2.1 Disciplinare) - 01 000_DE.GE.ELB01_04 elaboratiPFTE.pdf
Allegato:
parere n. 17749-P SABAP - 02 - Parere SABAP 17749-P.pdf
Allegato:
parere n. 25766 VVFF - 03 - Parere VVFF-CN_0025766.pdf
Allegato:
parere n. 25766 VVFF - Allegato - 03a - Parere VVFF-CN_0025766-Allegato.pdf
Allegato:
richiesta-relazione chiarimenti progetto - 04 - Ric e Rel Chiarimenti su Progetto.zip
documento di calcolo compenso professionale - 4 doc_calcolo compenso prof ES 140325-1.pdf
domanda di partecipazione (Mod. A) - Mod_A domanda partecipazione.pdf
Mod. A1, composizione gruppo di lavoro - Mod_A1 Gruppo di lavoro progettazione.pdf
Mod. B, dichiarazioni progettisti - Mod_B dichiarazioni_progettisti.pdf
Mod. C, dichiarazioni composizione societaria - Mod_C composizione societaria.pdf
Mod. D, dich conf standard sociali minimi - Mod_D conformit standard soc min.pdf
Mod. 102, fac-simile adempimento impegni - Mod_102 adempimenti art_102c2.pdf
Mod. T, dichiarazione di offerta Tempo - Mod_T Dichiarazioni offerta Tempo.pdf
Mod. F, fac-simile presa visione - Mod_F Presa visione.docx
Mod. G, fac-simile giustificativi prezzi - Mod_G giustificazione prezzi.pdf
Note Operative - Iscrizione Fornitore (NON NECESSITA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI) - Note Operative - Iscrizione Fornitore.pdf
codice di comportamento ASLCN2 - REVISIONE-CODICE-DI-COMPORTAMENTO-20-11 ASL.pdf
patto di integrità ASLCN2 - PATTO INTEGRITA ASL.pdf
Informativa trattamento dati - Informativa REG-UE 679_16.pdf
CSA - 008_DE.GE.CSA01_03 - CSA.pdf.p7m
Determina aggiornamento e proroga termini di gara - det_01495_28-08-2025rettifica.pdf.p7m
AVVISO DI RETTIFICA - Avviso di rettifica GUUE 2025-OJS165-00564204-it-ts.pdf
Allegato:
Disciplinare aggiornato REV01 - 20250828 Disciplinare_garaASL2525107_REV01_signed.pdf
Allegato:
Modello offerta economica REV01 - Mod_E Dich offerta economica_REV01.pdf
Allegato:
calcolo compenso professionale REV01 - REV01 calcolo compenso professionale CorrettivoBIM.pdf
Allegato:
007_DE.GE.QEC01_04 - Quadro economico REV01 - REV01 007_DE.GE.QEC01_04 - Quadro economico.pdf
Allegato:
008_DE.GE.CSA01_04 – CSA REV01 - REV01 008_DE.GE.CSA01_04 - CSA.pdf
Allegato CHIARIMENTO n_24 - Allegato CHIARIMENTO n_24 Cortile interno ala monumentale.pdf
Allegato CHIARIMENTO n_34 - 20250909 chiarimento voci CME.pdf
Allegato CHIARIMENTO n_37 - Indagini presenza materiali pericolosi.zip
Chiarimenti
Come indicato al par. 2.1 del Disciplinare di gara pubblicato, la documentazione di progetto: 3.1. progetto di fattibilità tecnico economica, la cui documentazione, comprensiva del Capitolato Speciale d’Appalto e del Capitolato Informativo, è elencata nell’allegato documento: Elenco elaborati PFTE e interamente accessibile all’indirizzo: https://scambiofile.aslcn2.it/d/f776ad7f567b4163bffb/
I parametri economico-finanziari significativi richiestial punto 6.2.1 del Disciplinare di gara, devono essere certificati da società di revisione "terza" ovvero da altri soggetti preposti, quali i revisori legali dei conti abilitati.
1) I CCNL di riferimento indicati per i lavori (CCNL F012 e C011) dell'appalto non sono alternativi tra loro. Nel caso il concorrente, a titolo esemplificativo, adotti per il proprio personale il solo contratto CCNL Settore Edilizia, dovrà, alternativamente, impegnarsi ad adottare il CCNL C011 per i lavoratori impiegati nelle lavorazioni scorporabili impiantistiche per le quali è stato previsto tale CCNL, oppure presentare relazione di equivalenza del CCNL adottato al CCNL C011; fermo restando l'impegmo di assicurare l’applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto. 2) La risposta è affermativa. 3) Al punto 6.3.1. (ultimo capoverso) è previsto: "Nel caso in cui il servizio di progettazione sia svolto interamente dallo staff interno del concorrente dotato di SOA di progettazione ed esecuzione, il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione possono essere resi attraverso unitamente al DGUE del concorreNTE stesso". Tale prvisione significa che, nel caso indicato, il concorrente attraverso il proprio DGUE (o mediante documentazione integrativa allo stesso) dimostra il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara per i progettisti, solo laddove gli stessi requisiti siano posseduti attraverso il proprio staff di progettazione. 4) Il Disciplinare di gara (par. 6.3 -pag. 21-) prevede che il modello A1 sia unico e debba essere presentato dall’impresa concorrente a esemplificazione del Gruppo di lavoro per la progettazione adottato. 5) Si conferma. In quanto conferme a quanto indicato all'art. 16, punto a, del Disciplinare di gara, specificando in proposito che l'indicazione "(max 16 pagine A4)" è riferita alla 'Relazione tecnica' e non ai 'relativi allegati' la cui elencazione esemplificativa è riportata alla nota 25 del Disciplinare stesso (pag. 45).
1) La risposta è negativa. I parametri economico-finanziari significativi richiestial punto 6.2.1 del Disciplinare di gara, devono essere certificati da società di revisione "terza" ovvero da altri soggetti preposti, quali i revisori legali dei conti abilitati. 2) Non è stata da noi approvata alcuna traccia per redigere tale tipo di documento.
Facendo anche seguito ai precedenti chairimenti si specifica che: A) Nel caso in cui per la società (operatore economico concorrente) il controllo contabile (per norma o su base volontaria) sia esercitato da una società di revisione esterna, tale società di revisione (o revisore legale dei conti) è considerata "terza" rispetto all'operatore economico (diversamente non potrebbe certificarne il bilancio). B) Nel caso in cui la revisione legale dei conti della società (operatore economico concorrente) sia esercitata dal collegio sindacale, costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ciascuno di tali soggetti non può essere considerato "terzo" rispetto alla società stessa.
A) La risposta è negativa. Si veda in proposito quanto già indicato in risposta al precedente quesito n. 5. Per quanto il collegio possa anche svolgere la revisione legale dell'operatore economico, non si configura nei confronti dello stesso quale revisore esterno ("terzo"). B) In relazione ai parametri economico-finanziari significativi richiesti, la certificazione deve essere tale da far emergere in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa alla gara di appalto. Purchè soddisfi le predette caratteristiche può anche non riportare il CIG della gara in ggetto.
Al momento non è possibile scaricare i documenti dal link in modo massivo, ma solo singolarmente, Per consentire anche il download massivo verrà al più presto caricata nella cartella condivisa, accessibile al link fornito, anche un archivio zippato dei medesimi documenti presenti nella cartella PDF e BIM.
In data 04/08/2025 nella cartella cloud indicata al punto 3.1 del paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara, è stato creato un archivio zippato "Documentazione PDF e BIM compressa.zip" contenente la documentazione di progetto già presente nelle sottocartelle "BIM" e "DOC PDF", appositamente creato per consentire di scaricare in modo massivo la documentazione di progetto ivi contenuta. Si segnala altresì che si è provveduto a caricare nella sottocartella "DOC PDF" il file "009a_DE.GE.SCT01_02 - Schema di contratto.pdf", aggiornato rispetto all'analogo "009_DE.GE.SCT01_02 - Schema di contratto.pdf", che risulta essere stato erroneamente salvato tra la documentazione "DOC PDF" (comunque tuttora presente nella relativa sottocartella), in quanto superato e non corrispondente rispetto alla versione di progetto sottoscritta digitalmente, presente nella sottocartella "P7M". Il documento salvato, denominato "009a_DE.GE.SCT01_02 - Schema di contratto.pdf" (sostitutivo dell'analogo documento .pdf non corretto), è infatti corrispondente e conforme a quello già contenuto nella sottocartella "P7M" (in versione firmata), nonchè contenuto nell'archivio zippato.
Si ritiene possibile, attraverso la funzione 'RICHIESTA CHIARIMENTI' formulare richiesta di Annullamento del sopralluogo. Successivamente, a seguito dell'effettivo annullamento del sopralluogo da parte di questa CUC, attraverso la Piattaforma, l'operatore economico può quindi provvedere a inoltrare una nuova 'RICHIESTA SOPRALLUOGO'. Si rammenta inoltre, come previsto dal Disciplinare di gara (art. 11), che nella richiesta di sopralluogo siano indicati i recapiti della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Come si è già avuto modo di specificare, per la certificazione richiesta dal Disciplinare di gara, la società di revisione o il revisore, deve essere soggetto indipendente ed esterno all'operatore economico, ai sensi della normativa in materia di revisione legale dei conti. Fatta salva la necessaria terzietà del soggetto certificatore, la sua indicazione nella visura camerale del concorrente non costituisce, in sè, condizione ostativa all'emissione della certificazione richiesta, rilevando in proposito (per la valutazione della terzietà rispetto al concorrente) il ruolo esercitato.
La documentazione a comprova del possesso dei requisiti autocertificati in gara utilizzando il DGUE, deve essere caricata nel fascicolo virtuale (FVOE) ove non già disponibile.
Nella 'busta tecnica' non è richiesto alcun contenuto afferente il criterio 5 (sub-criterio 5.1). Si conferma che l’indicazione dell'offerta del Tempo di esecuzione dei lavori, deve essere inserita esclusivamente nella busta economica (Mod. T), come il relativo cronoprogramma (art. 17 p.to 3 del Disciplinare). Tale elemento quantitativo dell'offerta tecnica, verrà quindi esaminato e valutato dalla commissione giudicatrice, all'avvio della seduta di gara di apertura delle buste economiche. Si specifica inoltre che, per quanto esaminato e valutato in tale seduta, è a tutti gli effetti un elemento dell'offerta tecnica e, in quanto tale, per la definizione della graduatoria finale, rientrante nell’offerta tecnica complessiva, sia ai fini della relativa riparametrazione (cfr. par. 18.4, 3° comma, del disciplinare), sia per la determinazione dell'anomalia di cui all'art. 24 (1° comma) del medesimo Disciplinare di gara.
Si conferma che, nel caso in cui l’operatore economico adotti uno o più CCNL differenti da quelli indicati al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11 del Codice è richiesta all'interno della busta contenente l'offerta tecnica. L’art. 4 dell’Allegato I.01 al Codice, stabilisce i criteri per la valutazione di equivalenza delle tutele dei CCNL, a cui l'operatore economico sarà tenuto ad attenersi, per la redazione del documento eslplicativo a supporto della dichiaratazione di equivalenza tra i contratti nazionali. Nello specifico, la valutazione di equivalenza economica dei contratti, è effettuata in relazione a quanto indicato al comma 2 del predetto articolo, mediante comparazione dei contratti stessi. L'attestazione sull'equivalenza economica tra CCNL, non attiene pertanto a elementi concernenti il prezzo offerto o a giustificazione dello stesso, bensì al mero raffronto tra le componenti fisse della retribuzione globale annua dei CCNL da equiparare. Il tal caso quindi il concorrente non contravviene al principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, in quanto gli elementi economici dei CCNL, oltre a essere pubblici, non consentono di ricostruire la complessiva offerta economica, purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto. Si ritiene comunque ammissibile per il concorrente, sulla base della documentazione predisposta, inserire nella busta tecnica la dichiarazione di equivalenza oscurata nelle parti ritenute concernenti il prezzo offerto (o indicative dello stesso), nonchè la sua versione integrale nella busta contenente l'offerta economica.
Per l'appalto in oggetto è prevista la possibilità di subappalto per le categorie scorporabili nella misura massima del 100% non rilevando in merito, in linea generale, se l'appaltatore sia un soggetto singolo o raggruppato. In proposito e per le valutazioni di ciascun soggetto interessato, in relazione alla propria forma di partecipazione, sulla base delle previsioni del Disciplinare di gara, si specifica che: - Per la partecipazione in RTI è richiesta l'indicazione in offerta delle quote di partecipazione e di esecuzione di ciascun componente, che siano stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti. - Ai sensi dell'art. 119 del Codice, come richiamato dal Disciplinare di gara, è nullo l’accordo con cui sia affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. - È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. È pertanto ragionevole sostenere che il limite alla possibilità di subappalto integrale della categoria scorporabile, possa sussistere con riferimento alla conformazione di ciascun specifico raggruppamento, ad esempio qualora il mandate partecipi al RTI per la sola scorporabile, non sarà possibile al contempo prevederne il suo subappalto nella misura del 100%.
In relazione alla tabella di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, ai fini della qualificazione degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori, redatta ai sensi dell’allegato II.12 del Codice, si confermano gli importi minimi di qualificazione richiesti (colonna D) riferiti a ciascuna categoria di lavoro prevista a base di gara (colonna B). L'indicazione della classifica, riportata nella colonna C di tale tabella, con riferimento alla categoria OG1 e alla categoria OG2, è stata indicata in coniderazione del possibile incremento del quinto, applicabile secondo le modalità di cui all’art. 2 dell'All. II.12 al Codice. Pertanto si specifica che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'All. II.12 al Codice, il livello di importo richiesto per la categoria di lavori OG1 è riconducibile alla classifica VII e per la categoria di lavori OG2 è riconducibile alla classifica II. Come previsto dal Disciplinare di gara, in relazione all’importo dei lavori richiesto (colonna D della predetta tabella), secondo le disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 dell’allegato II.12 al Codice, il possesso di attestazione SOA nella categoria di lavori richiesta, abilita l’impresa a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
B) Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’All. II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Pertanto l'incremento vale per ciascuna categoria posseduta. A) La risposta è affermativa (nei limiti previsti dalla normativa vigente), nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione di cui al precedente punto B), si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, ma solo a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto (20%) dell’importo dei lavori a base di gara. Ai fini della qualificazione richiesta ex art. 100 comma 4 del Codice, le categorie e gli importi sono quelli specificati nella tabella (colonne B e D) riportata al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara.
Ai fini della corretta applicazione dell’incremento nel caso di RTI, come ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. V), con la sentenza del 14/10/ 2024 n. 8214, per la possibilità di utilizzare l’aumento del quinto di cui agli artt. 2, comma 2, e 30, comma 2 dell’All. II.12 al Codice, deve trovare applicazione il principio direttivo, mutuato dalla decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria: “per l’attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell’incremento del quinto, per ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo debba sussistere una qualificazione «per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara» di cui all’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12, ove per “importo dei lavori” debba riferirsi ai singoli importi della classifica posseduta e dichiarata” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. nn. 2 e 3 del 2023). Ribadendo che, al fine di verificare la copertura almeno del “20%”, detta percentuale “debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi che, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa” (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7808).
Anche in considerazione del periodo dell'anno in cui è intervenuta la pubblicazione del bando, il termine minimo previsto dall'art. 71 comma 2 del codice ("Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84"), è stato incrementato di 25 giorni, computando quale termine per la ricezione delle offerte cinquantacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ex art. 84 del Codice, per una durata effettiva di pubblicazione sulla GUUE di n. 53 giorni e di n. 52 sulla piattaforma ANAC PVL, ritenendolo pertanto adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, in ossequio ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice non riscontrando, in relazione a quanto evidenziato dall'interessato, elementi tali da giustificare una proroga ai temini originariamente previsti dal bando di gara.
Avendo accertato l'erroneo calcolo della parcella, secondo quanto segnalato, si rappresenta che sono attualmente in corso le attività per i necessari adeguamenti e aggiornamenti alla documentazione a base di gara. In considerazione delle modifiche da apportare alla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini di gara saranno conseguentemente prorogati in misura adeguata e proporzionale alle modifiche stesse. Le predette modifiche saranno comunque soggette alle medesime garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara.
Si conferma che l’indicazione dell'offerta del Tempo di esecuzione dei lavori, deve essere inserita esclusivamente nella busta economica (Mod. T), come il relativo cronoprogramma (art. 17 p.to 3 del Disciplinare). In proposito si veda anche il precedente chiarimento 14.
Unitamente al presente chiarimento si pubblica estratto di planimetria progettuale per individuazione grafica del cortile: Allegato CHIARIMENTO n_24 Cortile interno ala monumentale.
Come si evince dalla determinazione di approvazione della rettifica agli atti di gara pubblicata, la risposta è affermativa. Si evidenzia altresì che contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di rettifica, coerentemente allo stesso, sono stati aggiornati in Piattaforma i relativi termini, si veda in proposito quanto pubblicato all'indirizzo: https://cucbra.traspare.com/announcements/1142
A) Trattandosi di gara telematica, è necessario che la certificazione richiesta dall’art. 103 del Codice di cui al quesito, sia prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. Si ritiene pertanto che la medesima debba essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ex art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005.
B) Non ricorrendo per il documento la fattispecie di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, non si ravvisa la necessità che il concorrente apponga la propria firma alla certificazione sull’esposizione finanziaria di cui al punto 6.2.1.
Il riferimento temporale dei parametri richiesti al par. 6.2.1 del Disciplinare di gara, come ivi indicato, afferisce “ad almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati”. Ai fini della gara in oggetto, per l’individuazione degli ultimi tre esercizi finanziari approvati devono intendersi quelli precedenti a quello di pubblicazione del bando (in conformità a quanto previsto per gli ulteriori requisiti di capacità economica e finanziaria dall’art. 100 del Codice).
Il cortile interno all’ala monumentale di cui al sub-criterio 3.3 del Disciplinare di gara, è altresì individuato negli elaborati di progetto “Giardino storico”. Come si evince dalla “Relazione tecnica opere esterne - 850 DE.SP-PA.RLT01” e dal relativo Allegato A denominato "851 DE.SP-PA.RLT02- All.A – Valutazione degli esemplari arborei preesistenti", per quanto dall’appalto siano esclusi la progettazione dell’area denominata “giardino storico” e gli abbattimenti delle alberature presenti, le stesse sono state indagate attraverso indagini agronomiche. Tali elaborati forniscono un quadro generale dello stato di fatto, dal punto di vista botanico, delle condizioni di piante e aree a verde presenti dell’Ex Complesso Ospedaliero Santo Spirito, oggetto di realizzazione del polo comunitario comprendente l’Ospedale di comunità e la Casa di comunità dell’ASL CN2, utili e adeguati all’elaborazione di una congrua offerta tecnica per la “proposta di miglioramento estetico del cortile interno all’ala monumentale, nell’ottica di renderlo aperto e fruibile alla comunità”.
Sull’argomento si rimanda al precedente chiarimento n.28, specificando altresì che i dati e gli elementi forniti dagli elaborati del progetto a base di gara ivi citati, possono costituire valido presupposto per la redazione dell’offerta tecnica migliorativa richiesta. Stante lo specifico contesto individuato con il sub-criterio di valutazione n. 3.3 del Disciplinare, con riferimento allo stesso, si ritiene opportuno che l’offerente formuli una proposta pertinente al cortile interno all’ala monumentale e al suo “Giardino storico”.
Si ribadisce la necessaria terzietà del soggetto certificatore, rilevando in proposito (per la valutazione della terzietà rispetto al concorrente) il ruolo esercitato per la società stessa (precedente chiarimento n.11). Si rinvia ai precedenti chiarimenti n.5 e n.6 e si conferma che, in linea generale, in relazione al ruolo svolto dal collegio sindacale, non si ritiene che i relativi membri possano essere considerati "terzi" rispetto alla società stessa non potendo, conseguentemente, certificare quanto richiesto al punto 6.2.1 del Disciplinare di gara.
1) sub criterio di valutazione 3.2 - La proposta richiesta all’offerente dovrà illustrare l’effettiva fattibilità delle proposte migliorative formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, per permettere un più agevole ed efficiente collegamento diretto, tra la hall di ingresso e l’area della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità, ritenendo potenzialmente migliorabili e ottimizzabili i percorsi verticali in progetto. Si rimanda in proposito anche alla documentazione di gara indicata al punto 3.4 del paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara "richiesta chiarimenti progetto REG_ASL_CN2.23/09/2024.0064148.P_SERV.TEC. e relativa relazione (rif. REG_ASL_CN2.10/10/2024.0068825.A_AFG – A01)".
2) sub criterio di valutazione 3.3 - Sull’argomento si rimanda ai precedenti chiarimenti n.24, n.28 e n.29. Si evidenzia in proposito che l'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, riporta specifiche prescrizioni riguardanti l’area oggetto di intervento FE/b 449 del PRGC vigente (disponibile all'indirizzo: https://geoportale.sportellounicodigitale.it/GisMasterWebClienti/004029/GisMasterData/Doc/Nta/NTA.pdf ) a cui si rimanda e in cui, tra il resto, è indicato che "Il soggetto attuatore, ASL CN2 Alba-Bra, in accordo con il Comune di Bra nel progetto esecutivo dell’intervento valuterà l’uso di alcune aree attualmente interne all’ospedale, con la finalità di assegnare loro una maggiore valenza pubblica, in particolare il cortile dell’edificio storico con una sua eventuale valorizzazione a giardino pubblico", in coerenza alle funzioni insediate. Non si ritene ostativa l'eliminazione, in tutto o in parte, dei parcheggi esistenti.
3) Con il sub-criterio 4.1 è richiesto all'offerente di proporre eventuali migliorie rispetto al progetto a base di gara, che potranno essere accompagnate da schede tecniche, planimetrie e relazioni tecniche, basate sulla implementazione ambientale del ciclo di vita e dei costi del ciclo di vita, rispetto agli elementi di progetto a disposizione, con indicazione di quali sono gli elementi costruttivi che sono oggetto di miglioria e come concorrono al miglioramento del profilo ambientale del progetto purchè, nel loro insieme, tali da dimostrare l’effettivo miglioramento ambientale delle proposte migliorative offerte. A tal fine è richiesto che l'offerente comprovi tali miglioramenti mediante presentazione di studi LCA e LCC, che dimostri l'effettivo miglioramento rispetto agli elementi costruttivi previsti a base di gara. Si ritiene che tali documenti a corredo dell'offerta non siano richiesti "a pena di mancata assegnazione del relativo punteggio" (in quanto clausola non espressamente prevista dal Disciplinare di gara per tale sub-criterio) ma comunque la proposta dell'offerente dovrà fornire puntuale documentazione in cui siano evidenziati i miglioramenti rispetto agli interventi previsti e adeguata dimostrazione degli stessi, affinchè la Commissione giudicatrice possa provvedere alla valutazione di competenza.
4) Non si comprende il quesito posto, gli elaborati del progetto (PFTE) a base di gara sono disponibili al link indicato nel Disciplinare di gara.
Sull’argomento si rimanda ai precedenti chiarimenti n.24, n.28, n.29 e al n.31 -punto 2)-.
Come espressamente previsto al putno par. 6.6 del Disciplinare di gara: "Il requisito particolare di capacità economica e finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2.1 deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento." Pertanto, nel caso prospettato, sia dalla mandataria che dalle mandanti.
In fase di sviluppo del progetto sono state sostituite o modificate alcune voci di computo, mantenendo le vecchie voci azzerate per facilità di ripercorribilità in fase di validazione, come ulteriormente esplicitato nell'allegato a cui si rimanda: https://cucbra.traspare.com/fs_public_action?do=download_document&id=8238
Si precisa che, trattandosi di un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), gli abachi e i particolari costruttivi dettagliati non sono previsti in questa fase, come stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici. Il progetto fornisce tuttavia tutte le indicazioni di carattere prestazionale e descrittivo necessarie e richieste per il livello PFTE, incluse le stratigrafie di massima e le tipologie costruttive. In merito alla frase riportata “Si rimanda agli elaborati grafici per visionare dimensioni e dotazioni complete relative alle tipologie sopra citate (cfr. ES.AR.ABA05)”, si segnala che trattasi di un refuso privo di effetti sostanziali.
Si conferma che si tratta di un refuso progettuale dell’elaborato 012_DE.GE.ABA01_01 (Abachi delle misurazioni), in cui, a pag. 9 non risultano inserite le quantità relative agli elementi EHO Chiusure Orizzontali – LGF (solai/vespai Sb01a, Sb01b, Sb05, S007). Tali quantità sono comunque correttamente riportate all’interno del computo metrico estimativo e individuabili nelle tavole tecniche mediante gli schemi della componente.
Come esplicitato nell'elaborato del PSC a base di gara, a cui si rimanda, prima dell'inizio della progettazione sono state effettuate indagini in merito alla presenza di materiali pericolosi (le cui risultanze si condividono unitamente al presente chiarimento: https://cucbra.traspare.com/fs_public_action?do=download_document&id=8240 ), sulla base delle quali è stato predisposto il computo delle relative bonifiche/rimozioni.
La progettazione esecutiva da svolgere riguarda la ristrutturazione di edifici esistenti, al momento già utilizzati per fini sanitari, trattandosi di ex ospedali. Nello specifico la nuova struttura sarà destinata a “ospedale e casa di comunità”, e non a presidio ospedaliero, essendo già al momento attiva sul territorio una struttura ospedaliera. Si ritiene pertanto che la progettazione secondo la categoria E.08 risulti coerente con le finalità della prestazione. Nonchè conforme e coerente alla classificazione già prevista per la gara di redazione dei precedenti livelli di Progetto dei lavori in appalto di Realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra.
punto a): trattandosi di requisito di capacità economico-finanziaria, richiesto alternativamente al fatturato globale, in caso di concorrente in possesso di attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione adegata ai lavori in oggetto, che partecipa con proprio staff interno di progettazione, anche ai sensi dell'art. 18 dell'All. II.12 al Codice dei contratti, il possesso della predetta attestazione SOA si ritiene sufficiente alla comprova del requisito richiesto.
punto b): la risposta è affermativa. Si rammenta in proposito che il Disciplinare di gara prevede tra il resto che: "In ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in sede di partecipazione alla gara, deve essere allegata una sintetica distinta del servizio analogo posseduto contenente le precisazioni e descrizioni del servizio svolto in modo da consentire la dimostrazione di lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti."
Si rinvia in proposito al precedente criterio n.39, rammentando che "in sede di partecipazione alla gara, deve essere allegata una sintetica distinta del servizio analogo posseduto contenente le precisazioni e descrizioni del servizio svolto in modo da consentire la dimostrazione di lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti."
A) Si rinvia in proposito al precedente criterio n.39. B) Si ritiene di poter rispondere affermativamente. Si richiama in proposito il Disciplinare di gara che dispone: "Tale requisito di punta deve necessariamente essere posseduto per intero da un singolo operatore, senza poter essere frazionato fra i componenti del raggruppamento (è ammessa la possibilità per il R.T.P. di soddisfare i requisiti speciali di partecipazione, anche infrazionabili, attraverso una sola associata), né soddisfatto tramite il ricorso all’avvalimento frazionato.
Il requisito di punta costituisce espressione della necessità di una qualifica funzionale indivisibile in capo all’operatore affidatario dell’appalto, attestante un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore, che abbia già espresso la capacità di eseguire un servizio che presenti caratteristiche tecniche analoghe a quello oggetto di affidamento, considerato che è naturale che la struttura organizzativa necessaria a effettuare un servizio di rilevante entità è diversa dalla struttura operativa necessaria all’operatore economico per svolgere molteplici servizi di dimensione economica più limitata."